Regolamento

I volumi sono consultati nella sala di studio o, qualora questa sia troppo affollata, nella sala di lettura. Essi possono essere portati fuori dalla sala esclusivamente a scopo di riproduzione, previa autorizzazione del responsabile. Le tesi di laurea e di dottorato possono essere consultate dopo 5 anni, salvo diversa indicazione dell’autore.

Gli studiosi esterni che non hanno già compilato la domanda annuale per l’ammissione alla sala di studio (Mod. 16 previsto per la consultazione dei documenti archivistici), sono tenuti a compilarla per poter accedere al servizio della biblioteca. Il materiale bibliografico viene richiesto compilando debitamente gli appositi moduli del Registro Bollettario (Mod. 28), secondo quanto previsto dall’art. 108 del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, ancora in vigore. Per rendere più agevoli tali richieste sono disponibili due bollettari contemporaneamente, uno in sala di studio per gli studiosi e l’altro in biblioteca per gli impiegati dell’archivio.

Gli studiosi esterni possono avere in lettura fino a n. 3 testate periodiche (per un massimo di n. 6 volumi) o n. 3 opere monografiche al giorno (per un totale complessivo di massimo n. 6 volumi e compatibilmente col materiale documentale eventualmente già richiesto in sala studio). Le richieste degli studiosi esterni hanno la precedenza su quelle degli impiegati interni.  

Fa eccezione a quanto previsto dai due commi precedenti la consultazione delle annate disponibili dei quotidiani LA NAZIONE e IL SOLE-24 ORE per la cui richiesta gli studiosi esterni sono tenuti a compilare e firmare il Registro di presenza della Sala di Lettura. Poiché però le suddette annate sono conservate in depositi poco agevoli e in scatole voluminose, esse vengono consegnate ai richiedenti nello stesso giorno della richiesta se effettuata entro le ore 13,00, altrimenti il giorno successivo e per un massimo di n. 3 scatole al giorno (sempre compatibilmente col materiale documentale o bibliografico già richiesto). 

Le pubblicazioni prese in lettura possono essere lasciate in deposito nel numero massimo di 2 settimane; il deposito si conclude dopo n. 15 giorni e può essere riconfermato per non più di 4 volte. Deroghe ai commi precedenti possono essere consentite per particolari motivi di ricerca, qualora le esigenze del servizio lo consentano.

Chiusure temporanee possono essere disposte per revisioni, manutenzioni ed altri motivi straordinari.

Sono esclusi dal prestito, riservato esclusivamente al personale dell'istituto: le opere in precario stato di conservazione, le tesi di laurea e di dottorato e i volumi di pregio. Possono essere presi in prestito n. 3 opere, per un massimo di 6 volumi. La durata massima del prestito è di 2 mesi. E’ possibile prenotare i volumi già in prestito ad altri utenti e, qualora uno studioso esterno ne richieda la consultazione, il volume in prestito dovrà essere restituito. Di ogni volume concesso in prestito deve essere eseguita annotazione in apposito registro. E’ possibile richiedere la riproduzione, a proprie spese, di quanto non può essere dato in prestito secondo quanto previsto dalla normativa vigente riportata più oltre..

Ogni anno tutti i libri devono essere restituiti entro il 1° agosto, in un periodo di almeno due settimane, per consentire la revisione del materiale librario (controllo della consistenza e segnalazione di opere da restaurare o da rilegare). Chi non restituisca puntualmente il volume avuto in prestito è sospeso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta. Chi restituisca il volume danneggiato o lo smarrisca è tenuto al suo reintegro o al versamento di una somma non inferiore al valore commerciale del volume. Chi non restituisce il volume o non lo reintegri è denunciato all’autorità giudiziaria. Resta in ogni caso salvo l’esercizio dell’azione disciplinare. Le opere che in sede risultassero smarrite o sottratte devono essere annotate in apposito registro.

E’ possibile riprodurre, a proprie spese, per uso personale di studio le opere possedute dalla biblioteca nei limiti del 15% del totale delle pagine di ciascun volume o fascicolo di periodico (escluse le pagine di pubblicità) nel rispetto dell'art. 68 della L. 633/41 modificato dall'art. 2 della L. 248/2000. Possono essere riprodotte tramite fotocopia le pubblicazioni con data di stampa posteriore al 1900; sono invece esclusi i volumi il cui stato di conservazione sia precario o che potrebbero subire danno, i volumi il cui formato superi i cm 25x35x6, nonché le tavole eccedenti il formato del libro in cui sono inserite. Le tesi di laurea e di dottorato possono essere riprodotte solo se la richiesta è accompagnata dall’autorizzazione scritta dell’autore, con firma regolarmente autenticata. Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva ogni responsabilità civile e penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca; in particolare chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura del patrimonio dell’Istituto sarà escluso dalla biblioteca e deferito all’autorità giudiziaria. Potrà inoltre essere escluso chi faccia segni o scriva, anche a matita, su libri e documenti. Resta fermo, in tutti i casi sopra indicati, l’obbligo del risarcimento del danno.